Nell’ordinamento giuridico italiano la perizia, stragiudiziale o extragiudiziale, rappresenta l’analisi tecnica di una particolare situazione ed è redatta da un Professionista abilitato, ovverosia da un esperto in una determinata disciplina non giuridica (quale può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, etc.).
La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno – ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico – oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme, l’autenticità di un’opera d’arte, etc.).
COS’E’ UNA PERIZIA?
La perizia è sostanzialmente una relazione tecnica redatta per esporre a terzi, dal punto di vista tecnico, le motivazioni del contendere, la dinamica e l’andamento dei fatti rilevanti, i danni eventualmente subiti con tanto di stima, le motivazioni dell’agire, vale a dire tutto quello per cui si può essere in disaccordo con la controparte.
Il Tecnico che redige la perizia deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, egli deve, preferibilmente, avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica quali giudici o avvocati.
I diversi tipi di perizie, giurate o meno, che si possono avere sono: di stima, di beni e mezzi, immobiliare, su terreni.
Inoltre, secondo chi la redige, si può avere una perizia redatta dal:
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU);
Consulente Tecnico di Parte (CTP);
Secondo la formalità di sottoscrizione si può avere una perizia:
Semplice;
Asseverata;
Giurata.
COME SI DISTINGUONO LE PERIZIE?
Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione tra perizia asseverata e perizia giurata, ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale. Molto spesso, il Legislatore utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso istituto. La conseguenza è che, pur interpretando tale diversità terminologica come uno sdoppiamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consista la perizia asseverata e in cosa la perizia giurata, stante che il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati. Molti sono coloro che disquisiscono circa la differenza fra un tipo e l’altro ma, in realtà, la differenza sussiste ed è sostanziale.
Perizia semplice. È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, etc.).
Perizia asseverata. Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti sotto la propria personale responsabilità e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
Perizia giurata. (Perizia asseverata con giuramento). È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.
In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione che essa è redatta sotto la propria personale responsabilità) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità).