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Successioni e Volture

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Successioni e Volture

Il nostro Studio Professionale è munito del software necessario per procedere alla presentazione della denuncia di Successione, che dall’1 gennaio 2019 è obbligatorio trasmettere online.

Che cosa è?

In caso di morte, i beni e i diritti (ad esempio, il diritto di usufrutto, o di uso dell’abitazione) che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, secondo le regole della successione legittima o secondo le diposizioni indicate nel testamento. L’insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che andrà in eredità. I beni in comproprietà con altri soggetti partecipano all’attivo ereditario pro-quota, limitatamente alla quota del defunto.

Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:

I beni immobili;

I beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico;

Le azioni e le partecipazioni in società;

Il denaro, i gioielli, la mobilia, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni;

Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono inoltre esenti da imposta di successione le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Costituiscono invece il passivo ereditario:

I debiti del defunto: fra i casi più frequenti, i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso i lavoratori dipendenti e verso gli istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;

Le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;

Le spese funebri.

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

Gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;

I rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;

Gli amministratori dell’eredità;

I curatori delle eredità giacenti;

Gli esecutori testamentari; 

I trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati:

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Come e quando

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali - con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni - deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Come versare le imposte

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente un modello fornito dall'ufficio da consegnare allo stesso.

Il versamento dell'imposta di successione

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

Almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

La parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento, cioè:

Insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

Tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

Domande di Voltura.

Il nostro Studio Professionale è munito del software necessario per procedere alla compilazione domanda di Voltura, da depositare all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio competente.

Quando si deve presentare una voltura catastale.

La voltura catastale deve essere presentata entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà o di altri diritti reali su terreni e fabbricati, come donazioni, atti di compravendita o denunce di successione. In alcuni casi le possono essere anche richieste per la correzione degli intestatari degli immobili.

Documenti necessari per presentare una voltura catastale:

Delega dell'avente titolo per la richiesta di voltura;

Dati anagrafici dei proprietari;

Dati catastali delle unità immobiliari.

Per la richiesta di volture catastali di afflusso è necessario fornire anche la documentazione motivante la voltura (atto di compravendita o dichiarazione di successione o certificato di morte).

Tipologie di volture catastali

Le volture catastali si distinguono in:

Di afflusso - Tale voltura si richiede quando il passaggio di proprietà di terreni o fabbricati non risulta essere stato presentato presso l'Agenzia delle Entrate. Per tale voltura serve la copia dell'atto motivante la voltura stessa (compravendita, donazione, denuncia di successione, certificato di morte per il ricongiungimento di usufrutto).

Di preallineamento - Tale voltura si richiede quando il passaggio di proprietà è stato correttamente presentato presso l'ufficio catastale ma non risulta essere stato inserito nella banca dati catastale.

Di recupero di voltura automatica - Tale voltura viene eseguita nel caso di integrazione di intestazione per volture catastali incomplete e non corrette.

Chi può presentare la voltura catastale

La voltura catastale può essere presentata dal nuovo proprietario del bene (acquirente, erede legittimo) o da un delegato (notaio, agenzia di servizi, Geometra).

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